In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Ministro vigilante, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo dell'Istituto possono essere sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero e sentito il Consiglio dei Ministri. In tal caso, i poteri di amministrazione dell'Ente sono esercitati da un commissario nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve procedersi alla ricostituzione degli organi stessi.

Testo vigente dal 19 marzo 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49~art16 · fonte del testo