Art. 12 — Il collegio dei revisori
Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed e' composto da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un componente iscritto all'albo dei revisori dei conti, nonche' da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione. Quest'ultimo ne assume la presidenza. I membri del collegio restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce almeno semestralmente al Ministro del commercio con l'estero; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina i bilanci dell'Istituto redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; puo' procedere in ogni momento, anche su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ad atti di ispezione e di controllo, riferendone in ogni caso al Ministro stesso.
Testo vigente dal 19 marzo 1990
