Art. 15 — Conferimento di concessione

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 16 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione e' rilasciata d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 8 agosto 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484~art15 · fonte del testo