Art. 13 — D o m a n d a

Il titolare del permesso di ricerca deve presentare la domanda di concessione di coltivazione al Ministero e alla sezione competente dell'Unmig, a pena di decadenza, entro un anno dall'eventuale riconoscimento da parte dell'Ufficio suddetto del ritrovamento e delle caratteristiche del giacimento. La domanda e' corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, nonche' degli altri documenti previsti, di cui all'art. 12. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.

Testo vigente dal 8 agosto 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484~art13 · fonte del testo