Art. 2 — Contrassegni

Sui contenitori e sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonche' di prodotti vinosi destinati alla diretta vendita al consumo non si applica lo speciale contrassegno di Stato di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, al decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231, ed al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133.

Testo vigente dal 9 marzo 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-07;48~art2 · fonte del testo