Art. 1
All'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'ultimo periodo del comma 3 le parole: "all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122." sono sostituite da: "all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507, riguardanti le attivita' indicate al comma 2, lettera a).";
- b)al comma 4, la lettera a) e' cosi' sostituita: " a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina puo' essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purche' tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;";
- c)al comma 4, lettera d.3), le parole: "all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122" sono sostituite da: "all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 15 gennaio 1998
