Art. 1 — Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina ai fini previdenziali, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9:
- a)il procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nonche' degli imprenditori agricoli a titolo principale, negli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963;
- b)il procedimento di variazione della classificazione aziendale ai fini della determinazione della misura dei contributi previdenziali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- c)il procedimento di cancellazione dagli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.
Testo vigente dal 5 febbraio 2002
