Il presente regolamento disciplina ai fini previdenziali, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9:

  • a)il procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nonche' degli imprenditori agricoli a titolo principale, negli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963;
  • b)il procedimento di variazione della classificazione aziendale ai fini della determinazione della misura dei contributi previdenziali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • c)il procedimento di cancellazione dagli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.

Testo vigente dal 5 febbraio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;476~art1 · fonte del testo