Art. 8 — Bollo e tassa
La domanda d'iscrizione nel registro o nell'elenco sono redatte in bollo; ad essa e' allegata ricevuta del pagamento della tassa di lire quarantamila prevista dall'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
Testo vigente dal 9 dicembre 1992
