[1]Minoranze linguistiche

[2]1. Per la regione Valle d'Aosta, per la provincia di Bolzano, nonche' per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia e con lingua d'insegnamento ladina delle province di Trento e Bolzano, le competenze di cui all'art. 4, nel quadro delle linee guida della presente tabella, sono esercitate dagli organi delle strutture didattiche individuate dalle convenzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sentite le amministrazioni autonome (o per le scuole con lingua di insegnamento slovena con l'organo rappresentativo di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, ai sensi dell'art. 8 della legge 14 gennaio 1975, n. 1) al fine di rispondere alle peculiari e particolari esigenze degli ordinamenti didattici delle minoranze presenti nei rispettivi territori.

Testo vigente dal 12 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;471~art11 · fonte del testo