Art. 3
Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare consistono in due prove scritte e una prova orale. La prima prova scritta sara' svolta dal candidato scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti l'analisi dei prodotti alimentari, la valutazione della loro sicurezza, dell'igiene, della conformita' alle norme, della qualita' nutrizionale e sensoriale. La seconda prova scritta sara' svolta dai candidati scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti gli aspetti tecnici, economici, i controlli e le norme relative ai processi tecnologici e biotecnologici per la conservazione e la trasformazione degli alimenti. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sara' concesso ai candidati un tempo di sette ore. La prova orale consiste in un colloquio relativo alle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonche' nella discussione degli elaborati redatti dal candidato. Essa avra' una durata non inferiore a 30 minuti. Durante tale prova i candidati dovranno dimostrare anche di conoscere la disciplina di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, relativa all'ordinamento della professione di tecnologo alimentare e particolarmente l'articolo 2 concernente l'attivita' professionale.
Testo vigente dal 8 gennaio 1998
