Art. 3 — Cause di esclusione dell'utilizzo
Ferma restando l'applicazione delle norme previste per i casi di morte violenta o quando vi e' il sospetto che la morte sia dovuta a reato, sono esclusi dall'utilizzo ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica i corpi:
- a)affetti da HIV, HBV, HCV, tubercolosi, sifilide, encefalopatie spongiformi trasmissibili, infezioni correlate all'assistenza - nei casi in cui l'infezione costituisca causa esclusiva o prevalente del decesso - e infezioni correlate all'antimicrobico-resistenza, SARS-CoV-2 - inclusi i casi probabili, sospetti e confermati -, infezioni emergenti o particolari patologie in grado di esporre a grave rischio la salute degli operatori del settore;
- b)sottoposti a trattamenti recenti con radionuclidi terapeutici;
- c)sottoposti a riscontro diagnostico o ad autopsia giudiziaria;
- d)con gravi mutilazioni ed estese ferite aperte di natura post-traumatica;
- e)di individui suicidi;
- f)di individui deceduti all'estero. Il centro di riferimento competente per territorio ha la facolta' di rifiutare il corpo, dandone immediatamente informazione al medico che ha accertato il decesso nei seguenti casi:
- a)mancato ricevimento da parte dell'Azienda sanitaria locale della certificazione medica attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive entro cinque giorni dal decesso;
- b)trasporto differito, che non consente l'arrivo della salma presso il centro di riferimento entro sette giorni dal decesso.
Testo vigente dal 28 aprile 2023
