Art. 3 — Attività all'estero
La regione Fr.-V.G., sulla base di programmi generali, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa assentiti, puo' svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di sua competenza. Delle singole iniziative, che la Regione assume in attuazione dei suddetti programmi, e' data tempestiva notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 16 novembre 1987
