La regione Fr.-V.G., sulla base di programmi generali, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa assentiti, puo' svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di sua competenza. Delle singole iniziative, che la Regione assume in attuazione dei suddetti programmi, e' data tempestiva notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 16 novembre 1987

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 242/2003

    Parametro
    15 luglio 2003

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe in riferimento agli artt. 117, secondo comma…

    Art. 117 cost. · Art. 3 Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469~art3 · fonte del testo