Art. 22 — Finanziamento delle funzioni trasferite e delegate

Agli oneri derivanti alla regione Fr.-V.G. dall'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede a norma dell'art. 3 della legge 6 agosto 1984, n. 457. Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Fr.-V.G. con il presente decreto o con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate. Per lo svolgimento da parte della regione Fr.-V.G. delle funzioni amministrative ad essa delegate sara' attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

Testo vigente dal 16 novembre 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469~art22 · fonte del testo