Art. 22 — Attività finanziaria e di programmazione
L'attivita' finanziaria dell'Agenzia si svolge in esecuzione di un bilancio di previsione annuale, deliberato unitamente ad una relazione programmatica triennale. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. E' vietata qualsiasi attivita' finanziaria al di fuori di quella autorizzata col bilancio di previsione.
Testo vigente dal 5 gennaio 1998
