Art. 16 — Incompatibilità ed incarichi

Ai segretari comunali e provinciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio delle attivita' e' rilasciata dal sindaco ovvero dal presidente della provincia in cui il segretario presta servizio. I segretari comunali e provinciali, in attivita' di servizio come titolari, reggenti o supplenti di sede, non possono essere nominati direttori generali, ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 6, comma 10, della legge, di comuni e province diversi da quelli dove svolgono le funzioni di segretario. Il segretario che accetta la nomina a direttore generale di un ente locale diverso da quello di appartenenza o che stipula un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 6, del comma 4, della legge e' cancellato dall'albo ed il rapporto di lavoro con l'Agenzia e' automaticamente risolto. Il consiglio nazionale di amministrazione puo', su richiesta dell'interessato, disporre la reiscrizione del segretario nella fascia professionale di ultima iscrizione, nei limiti del numero complessivo degli iscritti all'albo definito ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge. In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione del primo contratto collettivo di categoria concluso ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari comunali e provinciali non si applicano le disposizioni vigenti concernenti i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Testo vigente dal 5 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465~art16 · fonte del testo