Art. 7 — Verifiche straordinarie
Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
- a)esito negativo della verifica periodica;
- b)modifica sostanziale dell'impianto;
- c)richiesta del datore del lavoro.
Testo vigente dal 8 gennaio 2002
