Art. 21 — Rimborso spese di accesso

1. A far data dalla pubblicazione del presente accordo, per gli incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura pari a un quinto del prezzo della benzina super per ogni km. percorso. 2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il professionista abbia un recapito professionale privato nel Comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Azienda Sanitaria. 3. La misura del rimborso spese e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune piu' vicino a quello sede del presidio. Rimane invece invariata qualora il professionista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Testo vigente dal 31 dicembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458~art21 · fonte del testo