Art. 24 — Procedure relative al fermo dei contenitori

Ogni ordine di fermo e' immediatamente notificato per iscritto al responsabile della spedizione o della ricezione e possibilmente, al proprietario del contenitore. La notifica deve riportare l'identificazione del contenitore e le condizioni che ne hanno decretato il fermo. L'ordine di fermo rimane valido fino a quando non sono cessate le cause che hanno provocato il fermo stesso e ne e' data opportuna comunicazione alle autorita' addette al controllo che hanno emesso l'ordine di fermo. Se un contenitore approvato e' soggetto a fermo a causa di un difetto che si puo' ritenere esistente all'atto della sua approvazione, le autorita' addette al controllo ne informeranno, inoltre, l'Amministrazione; nel caso in cui il contenitore fermato risulti approvato da una Amministrazione estera, quest'ultima e' debitamente informata secondo quanto previsto all'articolo VI, comma 2, della Convenzione. Il proprietario di un contenitore sottoposto a fermo emesso dalle autorita' addette al controllo, puo' proporre ricorso all'Amministrazione, che puo' confermare o revocare l'ordine di fermo, riservandosi la facolta' di richiedere una ispezione eseguita da uno degli enti tecnici previsti dal regolamento.

Testo vigente dal 29 dicembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448~art24 · fonte del testo