La trattenuta di cui all'art. 1 e' effettuata su tutti gli importi recuperati, anche a titolo parziale. La trattenuta puo' essere effettuata allorche' l'irregolarita' abbia formato oggetto di apposita comunicazione alla Commissione CEE, ai sensi degli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991.
Testo vigente dal 30 agosto 1996
