Il presente regolamento si applica a tutto il personale dirigente di cui all'art. 1, ha efficacia nazionale e validita' su tutto il territorio della Repubblica italiana e in sede estera per i dirigenti che siano cittadini italiani nel quadro delle disposizioni specifiche vigenti. I trattamenti economici e normativi stabiliti sostituiscono integralmente quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1987 ed ogni altro trattamento comunque denominato e qualunque ne sia la fonte e il titolo dalla data di attribuzione della qualifica, fatta eccezione per le anzianita' pregresse gia' individualmente riconosciute dall'Azienda a ciascun dirigente in servizio alla data del 1› gennaio 1988, salvo la quota parte conglobata nello stipendio ai sensi dell'art. 12.

Testo vigente dal 2 febbraio 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447~art2 · fonte del testo