Art. 52 — (R) Il sistema di gestione informatica dei documenti

Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:

  • a)garantire la sicurezza e l'integrita' del sistema;
  • b)garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
  • c)fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
  • d)consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
  • e)consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  • f)garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444~art52 · fonte del testo