Art. 44 — (R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorita' consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma I le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando cio' sia indispensabile.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444~art44 · fonte del testo