Art. 14 — E n t r a t e
1. Le entrate sono costituite dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, nonche' da recuperi, rimborsi, proventi e da entrate eventuali; sono altresi' iscritte, quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario precedente.
Testo vigente dal 22 dicembre 1998
