Art. 3 — Durata dell'opzione

L'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini piu' ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Testo vigente dal 23 dicembre 1997

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;442~art3 · fonte del testo