Art. 5 — Norma finale

Con decreti del Ministro delle finanze si provvede:

  • a)a stabilire per specifici beni soggetti a cali e sfridi le percentuali di cali naturali e di sfridi usuali consentite per superare le presunzioni di cui al presente decreto;
  • b)ad approvare, anche ai fini dell'acquisizione dei dati per il sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il modello di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a). Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituite le norme contenute nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenuti in ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente regolamento.

Testo vigente dal 23 dicembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;441~art5 · fonte del testo