Art. 19 — Disposizioni finali e transitorie
Le disposizioni degli articoli da 1 a 8 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002. Dalla stessa data di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti alle disposizioni dell'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come introdotto dal presente regolamento. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono dalle liquidazioni relative al 2002. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 9 decorrono dal 1 gennaio 2003. Le disposizioni di cui all'articolo 17 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal 1 gennaio 2002 si intendono abrogati:
- a)il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97;
- b)il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
Testo vigente dal 17 dicembre 2001
