della deviazione delle bussole e della correzione assoluta dei cronometri 1. Nel corso della navigazione, almeno due volte nelle 24 ore deve essere compiuta, sempreche' possibile, la verifica della deviazione delle bussole con osservazione di astri o con rilevamenti terrestri. I risultati ottenuti devono essere annotati sull'apposito registro delle deviazioni delle bussole. 2. Nel corso della navigazione, almeno una volta nelle 24 ore, deve essere rilevato, a mezzo degli appositi segnali orari, la correzione assoluta dei cronometri da annotarsi sull'apposito registro.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art243 · fonte del testo