della deviazione delle bussole e della correzione assoluta dei cronometri 1. Nel corso della navigazione, almeno due volte nelle 24 ore deve essere compiuta, sempreche' possibile, la verifica della deviazione delle bussole con osservazione di astri o con rilevamenti terrestri. I risultati ottenuti devono essere annotati sull'apposito registro delle deviazioni delle bussole. 2. Nel corso della navigazione, almeno una volta nelle 24 ore, deve essere rilevato, a mezzo degli appositi segnali orari, la correzione assoluta dei cronometri da annotarsi sull'apposito registro.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
