del carico ed altri locali pericolosi 1. La zona delle cisterne del carico deve essere separata dagli altri locali della nave a mezzo di intercapedini o altri adatti spazi, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 2. Idonei mezzi devono essere sistemati per lo sfogo all'esterno della nave dei gas o dei vapori generati dal carico, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 3. I boccaportelli di accesso e le aperture per il lavaggio delle cisterne del carico devono essere muniti di chiusure costituite da portelli stagni aventi le caratteristiche prescritte nei regolamenti dell'ente tecnico. 4. Opportune precauzioni, rispondenti ai regolamenti dell'ente tecnico, devono essere adottate per quei locali o zone della nave in cui possono raccogliersi gas oppure vapori infiammabili o esplosivi o, comunque, pericolosi o nocivi generati dal carico. 5. Inoltre la nave deve essere dotata di un apparecchio rivelatore di miscele esplosive, nonche' di un apparecchio rivelatore di gas tossici.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art169 · fonte del testo