Art. 2 — Soppressione di obblighi di tenuta di documenti
E' soppressa la bolletta di accompagnamento prevista dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni. Coloro che detengono e commercializzano le sostanze di cui all'articolo 1, restano assoggettati agli obblighi previsti dall'articolo 74, commi da 5 a 10, del decreto di cui al comma 1. Restano ferme le sanzioni amministrative previste dall'articolo 102 del decreto di cui al comma 1, nonche' le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 106 del medesimo decreto.
Testo vigente dal 16 dicembre 1998
