Art. 1
Il Ministro per le politiche agricole, in qualita' di autorita' nazionale responsabile, ai sensi del paragrafo 8 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997, determina le modalita' di concreta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 7, 8 e 9, del citato regolamento, d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Testo vigente dal 10 dicembre 1998
