Art. 11 — Collaudo

I titolari di concessione o autorizzazione di cui al presente decreto non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti o delle modifiche degli stessi prima che questi siano stati collaudati o verificati dagli organi designati nell'atto di concessione o autorizzazione. Ai collaudi ed alle verifiche di cui al comma 1 provvede il Ministero ai sensi dell'art. 4 della legge 10 marzo 1986, n. 61. Il collaudo e' volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato. Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre autorita' competenti in base alle singole specifiche discipline.

Testo vigente dal 30 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;420~art11 · fonte del testo