Art. 5 — Disposizioni finali
Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 e la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sono soppresse.
Testo vigente dal 18 aprile 2012
