Art. 2 — Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303

[1]L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e' sostituito dal seguente:

[2]«Art. 4.

[3]Organismo indipendente di valutazione della performance

[4]1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato: "Organismo", svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), cosi' come modificata dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 3. L'Organismo e' costituito da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 4. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialita' di giudizio, l'incarico di Presidente dell'Organismo e di componente del collegio sono conferiti a personale con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance. 5. Presso l'Organismo e' istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attivita' istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio sovrintende alle attivita' connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio e' definita con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale. 6. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 5 e' nominato con determinazione del Presidente dell'Organismo, fra i funzionari appartenenti al contingente di cui al comma 7, in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance. 7. All'ufficio di cui al comma 5 e' assegnato un contingente di personale non superiore a sette unita'. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 8. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance, nonche' al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 7, si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.». All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, il comma 7 e' soppresso.

Testo vigente dal 18 aprile 2012

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-14;42~art2 · fonte del testo