Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potra' essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento, corredata per le biblioteche dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia bibliotecaria e per gli archivi dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia archivistica, con le procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Il Comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e puo' avvalersi, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, di esperti nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Testo vigente dal 7 ottobre 1995

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-06-30;418~art11 · fonte del testo