Art. 6 — Cambi e depositi

La biblioteca, considerate le proprie funzioni e la specificita' delle raccolte, puo', con autorizzazione ministeriale, cedere o ricevere, in cambio o in deposito, materiale documentario. Nel verso del frontespizio di ogni documento che, per cambio, cessa di appartenere alla biblioteca, deve essere apposto un timbro particolare, per indicare che il documento e' stato ceduto e per annullare il precedente che indicava la proprieta' della biblioteca cedente. Il timbro di cui al comma precedente deve essere apposto con le modalita' di cui al successivo art. 14. Il materiale documentario, dato o ricevuto in deposito andra' registrato nell'apposito registro (modello 1-ter a-b).

Testo vigente dal 5 ottobre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417~art6 · fonte del testo