Art. 33 — Verbali di verifica
Le verifiche di cassa debbono risultare da apposito verbale, da redigersi in triplice esemplare, di cui uno per l'ufficio, reparto o istituto ispezionato, uno per il questore o per il direttore dell'istituto ed uno per l'organo che ha disposto la verifica. I verbali delle verifiche di cassa effettuate presso il reparto autonomo del Ministero dell'interno sono redatti in duplice esemplare, di cui uno per lo stesso reparto ed uno per il prefetto.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
