Art. 2 — Soggetti obbligati e adempimenti

Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui all'articolo 1. I predetti esercenti devono presentare agli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale contenente le seguenti indicazioni riferite all'anno precedente:

  • a)la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalita' di chi la rappresenta legalmente o negozialmente;
  • b)il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si trova l'impianto;
  • c)la costituzione del grande impianto di combustione nonche' la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti;
  • d)la qualita' e la quantita' complessiva di ciascun combustibile utilizzato nel suddetto impianto, anche risultante dalla documentazione fiscale;
  • e)la quantita' complessiva rispettivamente di SO2 e NOx emessa e relativa metodologia di calcolo. Le emissioni in tonnellate di SO2 e NOx sono determinate nei modi indicati nell'allegato tecnico, parte prima, al presente regolamento. L'esercente e' obbligato a conservare per almeno 5 anni la documentazione attestante la veridicita' della dichiarazione ed in particolare:
  • a)il dettaglio dei metodi di calcolo utilizzati;
  • b)il contenuto di zolfo in ciascuna tipologia di combustibile nonche' la composizione completa dello stesso, nel caso in cui si utilizzi la formula (3) riportata nell'allegato tecnico, parte prima;
  • c)i consumi di combustibile, misurati o stimati, per singolo impianto;
  • d)i dati ottenuti da eventuali sistemi di monitoraggio in continuo;
  • e)i dati delle periodiche campagne di monitoraggio;
  • f)le curve di taratura delle emissioni di NOx in funzione del carico o di altro parametro equivalente tipico dell'impianto in questione, ove venga utilizzato il metodo a1) del punto 2.2.2 indicato nell'allegato tecnico, parte prima;
  • g)le ore annue di effettivo funzionamento degli impianti qualora il volume dei fumi sia misurato in continuo.

Testo vigente dal 28 novembre 2001

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-26;416~art2 · fonte del testo