Art. 1 — Film d'essai
La qualifica di film d'essai e' attribuita ai film italiani e stranieri di particolare valore artistico, culturale e tecnico o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscono alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in Italia. La qualifica di film d'essai e' automaticamente attribuita:
- a)ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito definita "legge n. 1213", ai film ammessi al fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, nonche' ai film di interesse culturale nazionale, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 1213, ancorche' non abbiano beneficiato del fondo di garanzia;
- b)ai film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato da almeno tre anni con carattere di continuita' ed a condizione che la loro prima proiezione in pubblico sia avvenuta da non meno di tre anni;
- c)ai film che abbiano ricevuto l'attestato di qualita', di cui all'articolo 9 della legge n. 1213, o che siano stati presentati ufficialmente in festival o manifestazioni cinematografiche di particolare prestigio, previamente identificati dalla Commissione consultiva per il cinema. Ai fini del comma 1, per opere filmiche espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, si intendono le opere filmiche dei Paesi che nella piu' recente rilevazione statistica della Societa' italiana degli autori ed editori, ovvero in altra rilevazione previamente stabilita con decreto del capo del Dipartimento dello spettacolo, si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in Italia vengono importati. Fuori dai casi di cui al comma 2, il produttore o il distributore che intende far conseguire al film la qualifica di "film d'essai", presenta a tal fine domanda all'atto della presentazione del film per il nulla-osta alla proiezione cinematografica pubblica. La Commissione consultiva per il cinema esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla domanda, tenendo conto, ai fini delle proprie valutazioni, della eventuale premiazione del film in festival o manifestazioni competitive internazionali di particolare prestigio o della sua eventuale partecipazione, come film invitato, a festival o manifestazioni internazionali anche non competitive. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione consultiva per il cinema possono procedere alla visione del film ovvero dichiarare a verbale di aver gia' visionato l'opera, anche privatamente.
Testo vigente dal 18 gennaio 2001
