Art. 1
L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' sostituito dal seguente: "Art. 52. Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria 1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi. 2. (Comma non ammesso al "Visto della Corte dei conti).".
Testo vigente dal 16 gennaio 2001
