Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono comunque escluse dal regime di cui al predetto art. 19 le attivita' indicate nell'allegata tabella A. Su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, con le modalita' prescritte dall'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'allegata tabella A e' integrata semestralmente, anche con riferimento alle amministrazioni locali, con l'indicazione di altre attivita' escluse dal regime di cui al citato art. 19, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.

Testo vigente dal 28 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;411~art1 · fonte del testo