Art. 2
I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'art. 1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, sono quelli individuati nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto, vistate dai Ministri della marina mercantile, di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro.
Testo vigente dal 28 dicembre 1991
