Art. 6 — Disposizioni finali e transitorie
I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gia' svolgevano attivita' di commercio elettronico comunicano i dati richiesti nel comma 2, lettera e), dell'articolo 2, nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
- a)nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, i commi terzo, quarto, quinto e sesto si intendono soppressi;
- b)nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, il comma 8, si intende soppresso.
Testo vigente dal 16 novembre 2001
