Art. 1 — Presentazione, trasmissione e ricezione di documenti mediante servizio telematico
Nel testo del presente regolamento si intende:
- a)per decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
- b)per decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, possono presentare direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, dello stesso decreto n. 322 del 1998, le dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di inizio, variazione e cessazione attivita' previste dall'articolo 2, nonche' documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi ovvero ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali, avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate,compreso il servizio telematico Internet, secondo le modalita' previste per le dichiarazioni annuali e definite dal decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni. Per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2; gli adempimenti relativi alla fornitura ed all'utilizzo di documenti fiscali sono assolti esclusivamente dalle tipografie e dai rivenditori autorizzati con le modalita' indicate dall'articolo 3. Con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate altre tipologie di documenti da trasmettere e di servizi da effettuare utilizzando il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 16 novembre 2001
