Art. 1
L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407, e' stabilita nella seguente misura:
- a)fino a sei chilometri: L. 2.140;
- b)fino a dodici chilometri: L. 3.930;
- c)fino a diciotto chilometri: L. 5.360;
- d)oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di L. 1.130. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario in materia penale, prevista dall'art. 142, sesto e settimo comma, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 26 luglio 1984, n. 407, come modificato dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, e' corrisposta dallo Stato forfettariamente per ciascun atto nella misura di L. 570 compresa la maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corriposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma di L. 1.430 e di L. 2.140.
Testo vigente dal 23 dicembre 1991
