Art. 30 — Norme di rinvio
Per quanto non stabilito dal presente decreto, nei confronti del personale di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle di cui ai precedenti decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi triennali, se non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
Testo vigente dal 10 settembre 1988
