Per quanto non stabilito dal presente decreto, nei confronti del personale di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle di cui ai precedenti decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi triennali, se non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Testo vigente dal 10 settembre 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399~art30 · fonte del testo