Art. 96 — Procedimento
Il tribunale puo', senza particolari formalita', assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonche', per quanto riguarda i soggetti cui non puo' essere opposto il decreto di rettificazione, l'articolo 455 del codice civile.
Testo vigente dal 30 dicembre 2000
