Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono applicabili al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Testo vigente dal 22 settembre 1995

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395~art52 · fonte del testo