Art. 46 — Utilizzo di imprese specializzate
1. Per l'esecuzione di lavori di sviluppo e coltivazione del campo geotermico e di ricerca nell'ambito della concessione, il concessionario puo' avvalersi dell'opera di imprese specializzate. 2. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 14.
Testo vigente dal 13 dicembre 1991
