Art. 20 — Profilo geo-stratigrafico
1. Le diagrafie rilevate nei pozzi devono essere tenute a disposizione della Sezione competente. 2. Entro 40 giorni dalla ultimazione della perforazione il titolare del permesso deve trasmettere all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente il profilo geo- stratigrafico del foro, corredato da grafici e notizie relativi alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti. 3. Il profilo definitivo sara' trasmesso entro 40 giorni dalla chiusura mineraria o dal completamento delle prove di produzione
Testo vigente dal 13 dicembre 1991
