1. Le diagrafie rilevate nei pozzi devono essere tenute a disposizione della Sezione competente. 2. Entro 40 giorni dalla ultimazione della perforazione il titolare del permesso deve trasmettere all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente il profilo geo- stratigrafico del foro, corredato da grafici e notizie relativi alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti. 3. Il profilo definitivo sara' trasmesso entro 40 giorni dalla chiusura mineraria o dal completamento delle prove di produzione

Testo vigente dal 13 dicembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395~art20 · fonte del testo