Art. 15 — Produttività
I singoli accordi di comparto per il triennio 1988-90, nel definire la struttura retributiva, devono privilegiare la quota di salario collegata ad indici significativi di produttivita' diretti ad incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei risultati in termini di servizi resi alla collettivita'. Ai fini di cui al comma 1, il fondo di incentivazione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, sara' incrementato di una quota significativa da utilizzare secondo i seguenti criteri:
- a)partecipazione a progetti di incremento della produttivita' di specifici servizi, secondo obiettivi quantificabili e periodici tempi di verifica, tenendo conto della qualita' dei servizi prodotti e della professionalita' del personale utilizzato;
- b)verifica motivata del conseguimento degli obiettivi dati;
- c)erogazione degli incentivi in tempi certi e successivi a quelli di verifica dei risultati.
Testo vigente dal 9 settembre 1988
